Anche nelle aste fallimentari è previsto una procedura simile a quella dell’esecuzione. Tale procedura riguarda gli imprenditori che si trovano in stato di insolvenza e nei confronti dei quali il creditore non abbia potuto o saputo trovare soddisfazione del proprio credito in modo diverso.
Questa particolare forma di liquidazione del patrimonio dell’imprenditore inizia con l’istanza di fallimento che il creditore presenta alla cancelleria fallimentare del Tribunale nel quale ha sede l’azienda debitrice.
Successivamente un Giudice delegato dal Presidente del Tribunale sente le ragioni del fallendo e ne riferisce al collegio, riunito in camera di consiglio. Ove ne esistano i presupposti il Tribunale, con sentenza, dichiara il fallimento dell’imprenditore, nomina il Giudice delegato e il curatore.
Il curatore, figura non prevista nel tradizionale processo d’esecuzione ha, tra l’altro, il compito di procedere alla liquidazione di tutte le attività del fallito. Egli deve, con l’ausilio di un cancelliere e di uno stimatore, procedere all’inventario dei beni mobili del fallito e alla successiva vendita di questi e degli eventuali beni immobili.
Le regole che disciplinano tali vendite sono analoghe a quelle previste per il processo di esecuzione.