Servizi

Norme informative

Area Riservata

NORME INFORMATIVE

ESECUZIONI IMMOBILIARI

E’ la procedura promossa davanti al Giudice dell’esecuzione del Tribunale del luogo in cui si trova l’immobile.

Tale procedura è disciplinata dal libro III, titolo II, capo IV del codice di procedura civile, recentemente modificata dalla riforma del “Processo di esecuzione” attuata dal D.L. 35/2005 (c.d. decreto sulla competitività) convertito nella l. 80/2005, entrata in vigore dal 1 gennaio 2006.

Giudice competente è il Tribunale del luogo ove si trova l’immobile pignorato.

Il creditore che ha eseguito il pignoramento dei beni di proprietà del debitore esecutato, munito di titolo esecutivo, entro novanta giorni dalla notifica del pignoramento al debitore deve presentare in Cancelleria l’istanza di vendita dell’immobile pignorato insieme alla documentazione ipotecaria e/o catastale.

Successivamente, il Giudice dell’esecuzione nomina un Consulente Tecnico d’Ufficio scegliendolo tra gli ingegneri, architetti o geometri iscritti in un apposito albo incaricandolo di eseguire una perizia di stima dell’immobile, assegnandogli, di norma, un termine di novanta giorni.

In base agli elementi conoscitivi forniti dal Consulente Tecnico d’Ufficio, il Giudice emette l’ordinanza di vendita dell’immobile, fissando il giorno dell’incanto e determinando le modalità per parteciparvi.

Di tale provvedimento il Cancelliere dà pubblica notizia attraverso l’affissione del bando d’asta all’albo del Tribunale e la pubblicazione del medesimo su determinati organi di stampa ed informatici.

Se l’incanto dovesse risultare deserto per mancanza di offerte d’acquisto, il Giudice fissa nuove aste ribassando il prezzo di base, se del caso, fino ad un quinto del valore dell’immobile.

Non sempre, una volta iniziata la procedura esecutiva, è certa la vendita dell’immobile. Infatti, gli adempimenti necessari per arrivare all’incanto sono lunghi e laboriosi, dal pignoramento all’asta trascorrono alcuni anni.

In questo periodo di tempo l’esecutato ha la possibilità di pagare i propri debiti ovvero chiedere la conversione del pignoramento. In tali casi il Giudice estingue l’esecuzione oppure sospende l’asta.