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NORME INFORMATIVE

OFFERTA DEL SESTO

Nei dieci giorni successivi all'aggiudicazione provvisoria, chiunque puo' formulare un offerta di acquisto che però deve superare almeno un sesto il valore aggiunto nell'incanto.

Tale offerta ha la caratteristica di essere irrevocabile se non decorso un determinato termine.

Il verificarsi di questo evento provoca la paralisi dell'aggiudicazione precedente ed impone al giudice la necessità di fissare una nuova asta.

Il nuovo bando d'asta "in grado di sesto" propone la vendita dell'immobile in questione ad un prezzo base ottenuto dalla somma del valore di aggiudicazione aumentato di un sesto ed eviterà gli eventuali ulteriori interessati all'acquisto a presentare offerte migliorative rispetto al prezzo come sopra determinato.

Nel caso di pluralità di offerenti il giudice determinerà in udienza l'entita degli scatti in aumento ed infine aggiudicherà definitivamente l'immobile a chi ha fatto l'offerta più alta.

L'offerta di aumento di sesto deve esere accompagnata da un deposito a titolo di cauzione e acconto spese nella percentuale stabilita dal Giudice Delegato come previsto dall'ordinanza di vendita.

Si rammenta infine che se l'aggiudicatario definitivo non versa il prezzo nel termine stabilito dal giudice nell'ordinanza di vendita, verrà dichiarato decaduto e gli verrà confiscata la cauzione.

Si procederà quindi alla cosiddetta "vendita in danno" e se da tale incanto si ricaverà una somma che unita alla cauzione confiscata è inferiore a quella realizzata nella precedente vendita, l'aggiudicatario inadempiente sarà pure condannato al pagamento della differenza tra il prezzo realizzato nella vendita in danno e quello della prima asta.