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NORME INFORMATIVE

VENDITA CON INCANTO

La vendita con incanto ha luogo solo se la vendita senza incanto, che costituisce ora una fase preliminare e necessaria, non ha potuto aver luogo o non ha dato esito positivo per assenza di offerte, inefficacia o inadeguatezza delle stesse. ( nuovo testo art. 569 3° co c.p.c.)

Chiunque può partecipare, persona fisica o giuridica, ad eccezione del debitore esecutato, con la presentazione di una istanza, unitamente (a due marche da bollo rispettivamente da € 14,62 e 1,81 ) l versamento del deposito cauzionale nell’ammontare disposto dal Giudice con l’ordinanza di vendita, entro il termine e con le modalità indicate nel medesimo provvedimento.

Se l’offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è immediatamente restituita, salvo che lo stesso abbia omesso di presenziare all’asta senza documentato e giustificato motivo. In tal caso la cauzione è restituita nella misura dei 9 decimi.( nuovo testo art.580 2° co .c.p.c.)

Nei dieci giorni successisi all’aggiudicazione, ancora provvisoria, possono esser fatte nuove offerte per un prezzo superiore di almeno 1 quinto rispetto a quello raggiunto nell’incanto. (nuovo testo art. 584 c.p.c.) Le offerte si presentano nelle stesse forme e secondo le medesime modalità prescritte per la vendita senza incanto, versando però una cauzione pari al doppio di quella stabilita per il precedente incanto.

Accertata la regolarità delle offerte, si indice nuova gara d’asta, che viene comunicata all’aggiudicatario e della quale viene data pubblicità nelle medesime forme previste per il primo incanto, con fissazione del termine perentorio entro il quale possono ancora esser presentate le offerte.

Alla gara possono partecipare, oltre agli offerenti in aumento di 1 quinto e l’aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che, nel termine prescritto, abbiano provveduto ad integrare la cauzione già versata. In caso di diserzione dalla gara, l’aggiudicazione diviene definitiva e il G.E. dispone la perdita integrale della cauzione prestata dagli offerenti.

Qualora l’asta non abbia luogo per mancanza di offerte e se non vi sono domande di assegnazione da parte dei creditori o se il G.E. ritiene di non accoglierle, può esser disposto nuovo incanto, eventualmente con diverse modalità di esecuzione e forme di pubblicità, fissando un prezzo base d’asta inferiore di 1 quinto.

L’aggiudicatario definitivo deve corrispondere il saldo del prezzo, anche mediante erogazione di finanziamento, nel termine indicato dal G.E. nell’ordinanza che ha disposto la vendita, che non può essere superiore a 60 giorni.

Avvenuto il pagamento del prezzo il G.E. può ancora sospendere la vendita qualora ritenga che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto altrimenti pronuncia decreto di trasferimento ordinando la cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni che gravano sul bene.

Qualora l’aggiudicatario non provveda al pagamento dell’intero prezzo nel termine prescritto, il G.E. dichiara la decadenza dall’aggiudicazione con perdita della cauzione versata e dispone nuovo incanto.

Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione trattenuta, è inferiore a quello del precedente incanto, l’aggiudicatario dichiarato decaduto è tenuto a pagarne la differenza.