E’ la forma di vendita che in via preliminare e necessaria deve essere disposta prima di quella con incanto.
Ad essa può partecipare chiunque, sia persona fisica che giuridica, ad eccezione del debitore esecutato.
L’offerta deve essere presentata alla cancelleria dell’ufficio giudiziario competente dovrà contenere l’indicazione del prezzo, del tempo e delle modalità di pagamento e ogni altro elemento utile a valutare la stessa.
L’offerta irrevocabile non è efficace se:
L’offerta è depositata in busta chiusa, dentro la quale, insieme all’offerta, si deve inserire l’assegno circolare per la cauzione se è stabilito che questa debba essere versata in detta forma.
Nell’udienza, fissata nell’ordinanza di vendita per il giorno successivo alla scadenza del termine utile per la presentazione delle offerte, queste ultime sono valutate. Se risulta una sola offerta ed è superiore al prezzo base d’asta di almeno in quinto, essa è senz’altro accolta; in caso contrario, se vi è opposizione da parte del creditore procedente ovvero se il Giudice. Ritiene che il bene possa esser meglio venduto all’incanto, si procede con tale forma di vendita.( nuovo testo art. 572 2° e 3° co. c.p.c.).
Se le offerte sono più d’una, il Giudice invita gli offerenti ad una gara e se non vi è adesione da parte degli stessi, dispone la vendita a favore di chi ha presentato l’offerta migliore ovvero ordina l’incanto.